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D. 29/03/2006 n. 86

7. Il piano di monitoraggio post operam delle vibrazioni dovrà essere adeguatamente sviluppato e dettagliato, con indicazione dei punti in cui sono previste le misure, delle modalità specifiche di esecuzione delle stesse e della schedulazione temporale delle campagne di misura previste. Tale documento dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPA, in particolare in merito alla scelta delle posizioni in cui effettuare le misure ed alle modalità delle stesse.

7. Salute pubblica e rischio di incidente rilevante.

1. Si dovrà evitare lo stazionamento di convogli, se non per motivi strettamente legati all'esercizio della linea, nei tratti di linea adiacenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (SICO di Cesano Maderno, ALCHYMARS e DIBRA al confine dei Comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto).

2. Per attività di cantiere nei pressi di tali aziende si dovrà acquisire la «Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori» di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 334/99.

3. Qualora si presentasse la necessità di realizzare una nuova sottostazione di alimentazione, dovrà essere verificata la presenza di recettori e stimata l'esposizione a campi elettromagnetici.

4. Nel piano di sicurezza dei cantieri dovranno essere presenti idonee norme per limitare e regolamentare lavorazioni a fiamma o saldature onde evitare, nei territori in prossimità del Parco delle Groane, l'elevatissimo rischio di incendi boschivi (stagione febbraio-aprile e poi luglioagosto).

8. Paesaggio.

1. La scelta del modulo tipo di barriera acustica sia effettuata, di concerto con i Comuni interessati, a seguito di una valutazione paesaggistica, al fine di contenere l'elevato rischio di limitazione della fruizione paesistica che l'istallazione di apparati fonoassorbenti comporta.

2. I manufatti edilizi, le strutture tecnologiche e la copertura per i viaggiatori previsti in corrispondenza della stazione di Ceriano Laghetto - Solaro siano meglio integrati - per tipologie edilizie, materiali e colori - con l'immagine tradizionale del manufatto di stazione, che trova nel fabbricato viaggiatori un significativo esempio realizzativo, ben inserito nel contesto paesaggistico a scala locale e che merita un grado di tutela atto a preservarne almeno la valenza documentale.

3. In considerazione delle complessive dimensioni del nuovo parcheggio d'interscambio presso la stazione di Ceriano Laghetto - Solaro, si valuti la possibilità di strutturarlo su piani sfalsati, così da aderire meglio all'andamento naturale del terreno, limitando i volumi di riporto e riducendone la complessiva emergenza. Tali varianti non dovranno precludere le azioni previste quali «Mitigazioni delle opere complementari ».

4. Il nuovo parcheggio di Groane dovrà essere realizzato garantendo la massima aderenza all'andamento naturale del terreno adottando, se necessario, le più opportune variazioni nella giacitura dei piani di calpestio onde limitare la formazione di murature di contenimento.

5. Il posto di movimento di Cesano Maderno - Groane dovrà avere una definizione formale in sintonia con gli altri edifici di servizio, che an- dranno uniformati ai consolidati caratteri dell'edilizia ferroviaria tradizionale.

6. Tutti i depositi biciclette andranno definiti in modo unitario, delineandone uno specifico modulo riproponibile nelle diverse situazioni.

7. Tutte le opere in sede, gli attraversamenti di torrenti (Guisa, Garbogna e Lombra) e i manufatti interferenti strutture tipiche in essere (parapetti, muri d'ala o semplici paramenti in pietra o mattoni) dovranno venir riproposti con le medesime finiture, evitando di rendere evidenti i nuovi elementi strutturali previsti.

8. Considerato il complessivo ingombro planivolumetrico del sovrappasso ciclopedonale di Seregno e in relazione all'elevato grado di criticità che il complesso delle opere determina, si prescrive che in fase di progettazione esecutiva venga rivista l'intera progettazione dell'opera, valutando una soluzione tecnica che garantisca un più elevato livello d'integrazione formale e spaziale nel contesto di riferimento. Al fine di allontanare il più possibile il manufatto dalle abitazioni più prossime, dovrà altresì essere valutata la fattibilità della sua rotazione/traslazione. Il progetto dovrà inoltre essere integrato con le necessarie azioni mitigative prevedendo, ove necessario, alberature ad alto fusto.

9. Dovranno essere incrementate e maggiormente dettagliate le opere di mitigazione ambientale previste per il viadotto della variante alla SP133, prediligendo la piantumazione di piante autoctone ad alto fusto.

9. Ulteriori prescrizioni.

1. Il progetto esecutivo dovrà individuare, in corrispondenza del Parco delle Groane e dell'Oasi LIPU di Cesano Maderno, le tombinature necessarie a consentire l'attraversamento della ferrovia da parte della fauna selvatica di piccole e medie dimensioni (piccoli mammiferi, rettili e anfibi); inoltre, si dovrà porre attenzione al mantenimento della servitù di passaggio dei fondi agricoli, al fine di mitigare l'impatto dell'opera.

2. La nuova tratta dovrà rispettare la maglia irrigua esistente (fossi, rogge) mediante la costruzione di tombinature laddove necessario, al fine di mantenere la distribuzione irrigua sul territorio.

3. Gli interventi compensativi dovranno essere conformi ai criteri della d.g.r. n. VII/13900 del 1° agosto 2003 e realizzati contestualmente agli interventi sulla linea ferroviaria.

4. Nelle opere di rimboschimento dovranno essere escluse le specie vegetali Quercus pubescens, Pyrus pyraster, Corpus mas, Berberis vulgaris.

5. In Comune di Ceriano Laghetto le opere di mitigazione dell'isola direzionale di via Milano siano realizzate con tecnica di forestazione con le specie Quercus peduncolata, Crataegus monogyna e Prunus spinosa; per quelle del sovrappasso di via Stabilimento si escluda l'utilizzo delle specie Ligustrum oralifolium e Berberis vulgaris. Sulla scarpata a est si simuli il margine del bosco naturale.

6. Il complessivo piano di monitoraggio dovrà essere adeguato qualora si verificassero condizioni tali da necessitare una modifica dei recettori considerati.

7. In Comune di Cesano Maderno l'intervento dovrà rapportarsi con il progetto di realizzazione del Parco della Baruccanetta, nel comparto nord del territorio comunale, approvato nel 2004, garantendone l'accessibilità, soprattutto da parte delle utenze deboli, e la tutela.

8. In comune di Ceriano Laghetto si dovrà prevedere il coordinamento delle fasi di cantierizzazione con l'intervento, attualmente in procedura di V.I.A. nazionale, per la costruzione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a servizio degli insediamenti industriali.

9. In merito al reticolo idrico superficiale, per i Torrenti Guisa e Garbogera, in particolare per il tratto interessato dai lavori di ricostruzione dei ponti e per i tratti a valle, si richiede il mantenimento dell'ampiezza e dell'andamento naturale.

10. Nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni a: limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri; contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri.

11. I lavori nel sottosuolo dovranno essere svolti, a carico della committenza, con assistenza archeologica eseguita da ditta specializzata che opererà secondo le direttive della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, così come prescritto dal decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004, art. 28.

10. Interferenze.

1. La Società AEB Distribuzione dovrà essere informata dell'inizio dei lavori che si svolgeranno in prossimità delle condutture di sua proprietà. La passerella ciclopedonale di via Saronno dovrà garantire la possibilità della futura posa della fognatura nel tratto di strada attualmente esistente.

2. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare con la società SICO metodi e tempi della sistemazione della tubazione di azoto in corrispondenza delle opere nn. 3-12.

3. L'impresa esecutrice dello scavo dovrà effettuare dei rilievi in via preventiva al fine di individuare con precisione gli impianti sotterranei di competenza TELECOM.

4. Il proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà concordare con la società TELECOM S.p.A. metodi e tempi dell'eventuale sistemazione delle dorsali/infrastrutture in uscita dalla centrale telefonica di Cesano Maderno. Dovranno essere garantite le condizioni di funzionalità ed integrità degli impianti della rete telefonica sia in fase di organizzazione dei cantieri sia ad opere ultimate. Il proponente dovrà coordinare gli adempimenti relativi all'assegnazione di eventuali nuove sedi di posa dei cavi di TLC con gli Enti proprietari di quest'ultime, tenendo inoltre conto di esigenze irrinunciabili di continuità del servizio e di esercibilità dei cavi stessi.

5. In prossimità delle chilometriche 45+768 e 50+729, per quanto attiene alle opere ferroviarie, e nella banchina della strada provinciale SP133, relativamente alle opere di viabilità, sono collocati collettori fognari che potrebbero interferire con i lavori in progetto. Si ritiene necessario che venga verificata l'esistenza di interferenze e vengano individuate le eventuali soluzioni realizzative compatibili con l'integrita/stabilità delle condotte fognarie per le quali deve essere anche garantita la corretta funzionalità.

6. Si ritiene necessario che i reciproci rapporti tra SNAM Rete Gas e il soggetto proponente siano definiti tramite apposita convenzione. Allegato n. 2 CLAUSOLA ANTIMAFIA Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i subcontratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordi nati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali ef- fetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

 

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